Crediti d’imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale con le novità del Decreto Aiuti quater:
QUALI PARTITE IVA NE BENEFICIANO?
COME SI CALCOLANO?
L’intervento agevolativo è stato istituito e poi esteso, con diversi decreti, come un “contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale”.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto aiuti quater (DL del 18.11.2022 n. 176) si è prevista l’estensione anche per il mese di dicembre 2022 , dei crediti d’imposta, già riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 con aliquote aumentate dal Decreto Aiuti Ter n. 144/2022, a favore delle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti da queste ultime per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale .
Si ricorda che attualmente il disegno di legge di Bilancio 2023 in corso di approvazione , riconosce i crediti d’imposta in esame anche nel primo trimestre 2023 , elevandone le percentuali.
Precedentemente, l’articolo 6 del Decreto Aiuti bis (convertito dalla legge n. 142/2022) aveva riconosciuto, anche per il terzo trimestre 2022, il credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica, anche autoprodotta, e del gas naturale, che a sua volta il precedente Decreto Aiuti (convertito dalla Legge n. 91/2022) aveva provveduto ad aumentare il valore dei crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale , rispetto alle disposizioni del DL 17/2022 (convertito in legge del 27 aprile 2022 n. 34) e del DL 21/2022 .
Una novità importante da segnalare, contenuta nel decreto “Aiuti Quater” riguarda l’introduzione di un obbligo di comunicazione per i beneficiari.
Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dei crediti maturati nel 2022; la comunicazione avverrà mediante una modalità che verrà resa nota entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto.
La mancata comunicazione comporta la decadenza dal beneficio .
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Anche a seguito dei chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate ?
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