Credito d’imposta anche per piccoli contatori

19/09/2022

Aggiornamento situazione energetica 15 Ottobre 2022

15/10/2022

Approvato Decreto Aiuti Ter: novità su energia e gas per le Imprese

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 95 del 16 settembre 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).


In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, ecco le novità più importanti in sintesi:


REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI:   Il costo medio unitario del kWh/Smc al netto di costi fissi ed imposte del “terzo trimestre 2022” deve superare di almeno il 30% il valore dello stesso trimestre 2019;


IMPRESE ENERGIVORE : Il credito d’Imposta sulla spesa sostenuta per la materia energia acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 passa dal 25 al 40%;


IMPRESE NON ENERGIVORE CON CONTATORI CON POTENZA DISPONIBILE SUPERIORE AI 16,5 kW:

Il credito d’imposta sulla spesa sostenuta per la materia energia acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre passa dal 15 al 30%;


IMPRESE NON ENERGIVORE CON CONTATORI CON POTENZA DISPONIBILE TRA 4,5 kW e 16,5 kW:

Viene introdotto anche per queste categorie un credito d’imposta pari al 30% sulla spesa sostenuta per la materia energia acquistata nei mesi di Ottobre e Novembre 2022, nel caso in cui abbiano subito un aumento di almeno il 30% nel III TRIMESTRE 2022 rispetto al 2019;


IMPRESE GASIVORE e NON GASIVORE:

Il credito d’imposta sulla spesa sostenuta per la materia gas acquistata ed utilizzata nei mesi di Ottobre e Novembre 2022 passa dal 25 al 40%;


Arrivano inoltre dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese anche per il terzo trimestre 2022.

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono contenute nella  risoluzione n. 49/E del 16 settembre.


Sono  cinque i codici tributo  istituiti dall’Agenzia delle Entrate per la  compensazione  del  bonus energia e gas , in relazione alle diverse misure introdotte dal  Decreto Aiuti bis  a tutela delle imprese.


In particolare, per l’uso nel  modello F24  dei  crediti d’imposta riconosciuti le imprese  dovranno indicare i seguenti  codici tributo :

  • “6968”  denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6969”  denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6970”  denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6971”  denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6972”  denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

I  bonus energia elettrica e gas  dovranno essere utilizzati in  compensazione  presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.


L’utilizzo in  compensazione  dei cinque crediti d’imposta sarà ammesso  entro la data del 31 dicembre 2022 , mediante i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 16 settembre.


I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, Irpef e alla base imponibile Irap. Sono crediti d’imposta cedibili, ma solo per intero, a soggetti terzi compresi istituti di credito e intermediari finanziari, a patto che siano accompagnati dal visto di conformità.


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