Credito d'imposta anche per piccoli contatori
NOVITA' CREDITO D'IMPOSTA PER LE BOLLETTE ENERGETICHE DI AZIENDE CON CONTATORI DA 4,5 kW DI POTENZA DISPONIBILE
e PUBBLICAZIONE CODICI TRIBUTO UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE F24 per il III TRIMESTRE 2022
E' finalmente comparsa nel testo del Decreto aiuti un' estensione che non può che far piacere alle piccole aziende,
in quanto è stata estesa la platea delle partite iva che potranno beneficiare del credito d'imposta sulle bollette di energia elettrica, con percentuale del credito che viene passata dal 15 al 30% per queste categorie.
Nel momento in cui scriviamo si tratta ancora di una bozza di decreto, ma sarà confermata a breve;
Alle Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
è destinato un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30%
della spesa sostenuta sulle bollette del consumo dei mesi di
OTTOBRE e NOVEMBRE 2022, inerente la voce della
"Componente energetica";
Per averne diritto, le aziende, dovranno semplicemente dimostrare di aver effettivamente
pagato nel 3' TRIMESTRE 2022 un importo maggiorato di almeno il 30%
rispetto al prezzo medio corrispondente riferito al medesimo 3' trimestre dell'anno 2019.
Rimarranno naturalmente in vigore gli attuali benefici sotto-forma di crediti d'imposta, già in vigore per le aziende con contatori superiori ai 16,5 kW di potenza disponibile, con proroga del credito che però aumenterà per questa categoria dal 15% al 30% e sarà da utilizzare quindi anche per la spesa della materia energia utilizzata nei mesi di LUGLIO-AGOSTO e SETTEMBRE 2022 così come era stato per il trimestre precedente.
Arrivano inoltre dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese anche per il terzo trimestre 2022.
Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono contenute nella risoluzione n. 49/E del 16 settembre.
Sono cinque i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione del bonus energia e gas, in relazione alle diverse misure introdotte dal Decreto Aiuti bis a tutela delle imprese.
In particolare, per l’uso nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti le imprese dovranno indicare i seguenti codici tributo:
- “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) - art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
I bonus energia elettrica e gas dovranno essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo in compensazione dei cinque crediti d’imposta sarà ammesso entro la data del 31 dicembre 2022, mediante i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 16 settembre.
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